In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 18 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2506 del 04 Febbraio 2020 (accoglie)
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