L’avvocato che intimi precetto per l’intero importo dovuto, senza dedurre l’acconto già ricevuto e costringa la controparte, attraverso una richiesta di pignoramento, al pagamento integrale del precetto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perche´ lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 19 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 maggio 2000, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 17 Maggio 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 19 Giugno 1998 (sospensione)
0 Comment