La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza n. 5 del 27 febbraio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 27 Febbraio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Gennaio 2015 (sospensione)
0 Comment