L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa

L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 CdF vigente)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi completamente della lite, restando contumace.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 247 del 31 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 31 Dicembre 2018 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Giugno 2012 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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