Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
– presso l’ente da cui egli dipende era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente che neppure precedentemente alla trasformazione poteva essere iscritto per mancanza dei requisiti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 17 maggio 2000, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 17 Maggio 2000 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 1999 (cancellazione amm.va)
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