Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che viola i doveri di correttezza e probità, l’avvocato che svolga attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 marzo 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 maggio 2000, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 17 Maggio 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Marzo 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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