Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF

La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale il mancato accesso agli atti potrebbe semmai rilevare sotto il profilo del controllo della motivazione degli atti del Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 232 del 29 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 29 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 16 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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