Nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, quest’ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo quando sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 28 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Giugno 2014 (censura)
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