Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (artt. 342, 348 bis e ter cpc), né tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 28 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Giugno 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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