I limiti alla dialettica processuale: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nell’intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 28 Dicembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Novembre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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