Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente e ometta di dare informazioni allo stesso sullo stato della causa. (Nella specie, considerando che l’incolpazione di omessa fatturazione è venuta a cadere, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 16 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 8 aprile 2000, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 08 Aprile 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 16 Giugno 1998 (sospensione)
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