L’acquisizione di mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi

L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, società di capitali), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, al cui rispetto ogni professionista è tenuto nell’esercizio del proprio mandato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 10 Febbraio 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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