In assenza di previsione espressa, deve applicarsi, in via analogica, la disciplina dettata per l’elezione del CDD dal reg.to n. 1/2014 che, agli artt. 5, 6 ed 11, prevede la competenza del Presidente del COA distrettuale per gli adempimenti elettorali. Ciò anche attesa l’evidente coerenza logica con il fatto che si provveda ad integrare un organo a competenza distrettuale.
Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 12 Luglio 2019- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera (quesito)
0 Comment