La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Aprile 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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