La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva definito “idiozie” le note difensive depositate dal collega di controparte).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Aprile 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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