Avvocati stabiliti: la cancellazione non disciplinare dall’elenco speciale avviene senza dover coinvolgere nell’istruttoria l’Autorità che ha rilasciato il titolo abilitante

L’art. 11 D.Lgs. n. 96/2001 (secondo cui, prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato stabilito, il Consiglio territoriale ne dà comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine) non si applica ai procedimenti relativi alla tenuta degli albi, non essendovi previsioni in tal senso, né con riferimento all’iscrizione, né alla cancellazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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