Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante

L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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