L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
0 Comment