Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità, dignità e decoro – Vita privata – Violenze e minacce verso i terzi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perche´ lesivo del decoro e probità propri della classe forense l’avvocato che nella sua vita privata ponga in essere un comportamento culminante nei reati di violenza sessuale, minacce ed estorsione, per i quali sia stato ritenuto responsabile e condannato dal giudice penale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. BONZO), sentenza del 8 aprile 2000, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 08 Aprile 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Dicembre 1997 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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