Ai sensi degli artt. 38 RDL n. 1578/1933 e 47 reg. att. (applicabili ratione temporis; v. ora artt. 51 L. n. 241/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014), la competenza è attribuita al Consiglio territoriale che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Novembre 2014 (avvertimento)
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