Il potere di deliberazione in ordine alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a sensi dell’art. 60 4° co. L. n. 247/2012 spetta all’organo disciplinare funzionalmente competente ad irrogarla ex art. 50 L. n. 247/2012 e quindi al C.D.D.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 18 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Settembre 2014 (sospensione cautelare)
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