Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente e ne condizioni la restituzione al pagamento del compenso, peraltro richiesto in misura eccessiva. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. SICILIANO), sentenza del 8 aprile 2000, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 08 Aprile 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 05 Dicembre 1996 (censura)
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