Avvocato stabilito: i requisiti per la dispensa dalla prova attitudinale

In base all’art. 12 e ss. del D. Lgs. 96/2001, è prevista la possibilità di integrazione dell’avvocato stabilito nella professione di “avvocato” (integrato) con l’iscrizione dello stesso nell’Albo degli Avvocati, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione come avvocato stabilito e comprovata l’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, ovvero avuto riguardo a durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni, nonché al numero dei clienti e al giro di affari, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 13 Dicembre 2018 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 12 Febbraio 2018 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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