È deontologicamente corretto il comportamento dell’avvocato che, nello svolgimento del mandato, autorizzato dai clienti, accantoni una somma di denaro di spettanza degli stessi, per adempiere ad un eventuale pagamento rientrante nell’oggetto del mandato. (Nella specie il professionista, che curava una successione, aveva accantonato su autorizzazione dei clienti una somma di denaro per il pagamento della eventuale imposta relativa all’accertamento del maggior valore ereditario). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 31 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 8 aprile 2000, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 08 Aprile 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 31 Ottobre 1996
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