Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Settembre 2014 (sospensione)
0 Comment