L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Settembre 2014 (sospensione)
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