L’omessa restituzione della documentazione al cliente

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 179

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Settembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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