Avvocato – Procedimento disciplinare – Costituzione collegio giudicante – Omessa convocazione dei consiglieri – Nullità della decisione.

È nulla, ex art. 158 c.p.c., la decisione del C.d.O. in materia disciplinare se il collegio giudicante è stato irregolarmente costituito a causa della mancata convocazione di tutti i consiglieri. (Nella specie la data dell’udienza era stata decisa con provvedimento presidenziale assunto d’ufficio e non comunicato a tutti i consiglieri). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 15 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. MATTESI), sentenza del 29 marzo 2000, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 29 Marzo 2000 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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