Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato inquadrato in un ufficio solo formalmente denominato legale, che non aveva funzioni di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale, ma aveva compiti di mero disbrigo di pratiche amministrative). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 4 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 marzo 2000, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 29 Marzo 2000 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 04 Luglio 1997 (cancellazione amm.va)
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