L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Giugno 2014 (censura)
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