L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Novembre 2016 (sospensione)
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