Il fatto che il contributo annuale per l’iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria non comporta che la questione concernente l’incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione si risolva in una controversia che debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario: ciò che viene in discussione, infatti, è l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell’iscrizione all’albo, sicché si rimane nell’ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei Consigli dell’ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Novembre 2016 (sospensione)
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