Nel procedimento disciplinare non si ha diritto ad una contestazione articolata in una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, tanto che l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, ma deve dare piuttosto rilievo all’iter del procedimento ed alla possibilità per l’incolpato di conoscere l’addebito e di discolparsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 30 Settembre 2014 (sospensione)
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