Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 30 Settembre 2014 (sospensione)
0 Comment