La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva dedotto di non utilizzare -per ragioni di età- strumenti informatici atti a fargli avere tempestiva conoscenza ed iscrizione agli eventi formativi organizzati dal COA, ma di non aver comunque omesso di tenersi aggiornato con “i metodi della sua epoca”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 22 Novembre 2018 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 11 Luglio 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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