La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 22 Novembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 22 Settembre 2014 (avvertimento)
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