Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato trasmetteva al cliente un falso verbale di udienza riguardante rinvii di udienze relative ad un procedimento in realtà mai instaurato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi sei).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9 e Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 44.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 13 Giugno 2011 (sospensione)
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