La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato (Nel caso di specie trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione Speciale degli avvocati stabiliti annessa all’Albo, di cui al D.Lgs. n. 96/2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 22 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 20 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
0 Comment