Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 164 del 29 Novembre 2018
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