Il conflitto di interessi tra avvocato e cliente non è scriminato dall’eventuale presenza di un codifensore (che se ne facesse garante)

Il rapporto tra difensore ed assistito deve essere sempre diretto e basato sulla fiducia, e l’avvocato deve evitare sempre di trovarsi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale con il proprio cliente: ciò, tanto nell’ipotesi che sia il solo difensore, quanto nella diversa ipotesi che altri colleghi siano associati a lui nella difesa del cliente, giacché non vi è una ulteriore funzione di controllo o di garanzia che un difensore deve svolgere nei confronti dell’altro, che consenta l’elusione di una delle norme fondamentali che devono caratterizzare il comportamento dell’avvocato, che deve essere sempre improntato alla lealtà.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 03 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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