E’ abnorme e quindi inaccoglibile l’istanza probatoria dell’incolpato volta ad acquisire -documentalmente, ovvero mediante prova orale- i precedenti giurisprudenziali attinenti alla fattispecie oggetto del giudizio disciplinare a suo carico, attesa la vigenza del principio del libero convincimento del giudice non vincolato ai precedenti, di talché la giurisprudenza non può ritenersi oggetto di prova orale o documentale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 03 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)
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