La translatio iudicii per legittima suspicione non si applica ai procedimenti disciplinari avanti al CDD

L’istituto dello speciale rimedio della rimessione ad altro giudice per legittima suspicione -previsto per il procedimento penale dall’art. 45 cpp a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto processo”- non è applicabile al procedimento disciplinare innanzi ai CDD, che ha invece natura amministrativa, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, in tale sede, i diversi istituti della astensione e della ricusazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva adito il CNF chiedendo che il procedimento disciplinare a suo carico fosse trasferito presso altro CDD ex art. 45 cpp. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto il ricorso in quanto inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 29 novembre 2018, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 29 Novembre 2018 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Novembre 2017
abc, Giurisprudenza CNF

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