E’ improcedibile l’impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l’intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all’originale telematico.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019
NOTA:
Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10021 del 10 Aprile 2019 (respinge)- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10537 del 03 Maggio 2018
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