Il consigliere che sia stato testimone oculare in un giudizio penale contro l’incolpato non ha l’obbligo di astenersi nei procedimenti disciplinari a carico dell’incolpato medesimo per fatti diversi

L’aver assistito quale testimone oculare a vicende di interesse penale relative all’incolpato non rileva quale causa di astensione o di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Settembre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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