il conflitto di competenza tra i COA, al quale fa riferimento l’art. 38 co. 2 RDL 1578/33, presuppone la pretesa di esercitare il potere disciplinare da parte di due Consigli territoriali, nei confronti dello stesso professionista, in relazione al medesimo comportamento. Deve conseguentemente escludersi la sussistenza di un possibile conflitto di competenza per ragioni diverse, ovvero in relazione all’esecuzione delle sanzioni disciplinari.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Settembre 2013 (sospensione)
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