L’atto di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l’introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l’impugnazione delle sentenze non è possibile ricomprendere nell’ambito della potestà giurisdizionale attribuita al CNF dall’art. 50 del RdL 1578/33 provvedimenti diversi dalla decisione che conclude il procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Settembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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