Costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l’ordine di appartenenza ovvero dell’obbligo di leale collaborazione con il COA (art. 70 cdf, già art. 24 codice deontologico previgente), il comportamento dell’avvocato che, in sede di conciliazione avanti al Consiglio per una ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo poi di rispettare l’impegno assunto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 29 Settembre 2014 (censura)
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