Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che autentichi firme apposte non in sua presenza e che diffonda notizie apprese in ragione del mandato svolto ed usi espressioni offensive e minacciose nei confronti di ex-clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 2 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 16 Febbraio 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 02 Dicembre 1997 (sospensione)
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