L’art. 40 della legge n. 247/2012 prevede, al comma 1, che “i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci”. Il successivo comma 2 prevede inoltre che “il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo”. Il successivo art. 41 prevede infine, al comma 6, lett. d) dispone che il tirocinio può essere svolto “per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40”. Tale disciplina ha ricevuto ulteriore attuazione con l’art. 5 del Dm n. 70/2016 il quale regola nel dettaglio le modalità di svolgimento del tirocinio anticipato in costanza di studi universitari.
Sulla base di tale complesso di previsioni è stata infine adottata, in data 24 febbraio 2017, apposita convenzione tra il CNF e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche la quale prevede tra l’altro, all’art. 1, comma 2, che gli Ordini forensi possano stipulare convenzioni con le “locali” Università ai fini di regolare le modalità di svolgimento del tirocinio anticipato. Il riferimento espresso alle “locali” Università impone di ritenere necessario, ai fini dell’anticipazione, che l’Università presso la quale si debba svolgere il tirocinio abbia stipulato una convenzione con l’Ordine territoriale competente.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 16 gennaio 2019, n. 12
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