La determinazione della sanzione disciplinare non è censurabile in sede di legittimità

Il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019

Giurisprudenza Cassazione

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