Il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8313 del 25 Marzo 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 109 del 12 Settembre 2018
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