La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 07 Maggio 2018 (sospensione cautelare)
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