Quanto al quesito n. 1), la Commissione ritiene che l’iscrizione possa essere mantenuta ove l’avvocato abbia domicilio professionale in Italia (come prescritto dall’art. 17, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12) e che alla medesima condizione resti pertanto assoggettata anche la possibilità di svolgere attività professionale in Italia. Quanto al quesito n. 2), la Commissione osserva che nulla osta alla doppia iscrizione, ricorrendone ovviamente i presupposti.
Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 16 gennaio 2019, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 16 Gennaio 2019- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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